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Digital Signage e schermi pubblicitari: quali sono le tasse da pagare?

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Quando si decide di installare nella propria attività commerciale uno o più display pubblicitari per il Digital Signage, uno dei principali interrogativi è quello riguardante il pagamento di oneri aggiuntivi.

È necessario pagare la SIAE, il canone RAI o la tassa sulle affissioni pubbliche?

Di seguito una guida per fare chiarezza.

Come capire se è necessario pagare la tassa SIAE quando si installa un monitor in vetrina o all’interno di uno store?

La tassa SIAE viene corrisposta dalle attività commerciali quando si diffonde della musica o dei contenuti audio protetti dal diritto d’autore, ma è doveroso, prima di tutto, fare una precisazione.

Il sito web SIAE, infatti, dichiara: “SIAE rilascia licenze per l’utilizzo di musica come sottofondo in esercizi commerciali, quali, ad esempio, supermercati, negozi d’abbigliamento, di oggettistica e sale giochi. La diffusione del repertorio può avvenire con radio, televisori, lettori CD, etc. con funzione di semplice sottofondo accessorio, non connesso direttamente con l’attività dell’esercizio. Per la musica di sottofondo, il compenso per il diritto d’autore si corrisponde tramite un abbonamento forfettario annuale o periodico, calcolato in base alla tipologia e al numero di apparecchi utilizzati e alla superficie del locale in cui viene diffusa la musica. Dalla licenza per musica di sottofondo sono escluse le altre tipologie di utilizzo che possono avere luogo negli esercizi commerciali, come, ad esempio, gli eventi musicali, spettacoli, etc”.

La tassa è quindi rivolta a tutelare le opere protette dal diritto d’autore, ma se all’interno del display pubblicitario vengono visualizzati contenuti che riguardano i propri prodotti o servizi, realizzati con materiali non coperti dal diritto d’autore, la tassa SIAE non è dovuta.

Se si sta già pagando la tassa SIAE la copertura riguarderà anche la diffusione di video non coperti dal diritto d’autore; al contrario, se non si sta pagando la tassa SIAE, ma si vogliono visualizzare contenuti protetti dal diritto d’autore, come video musicali, sarà necessario corrispondere il pagamento.

Come sapere se bisogna pagare il canone RAI quando si installa un monitor in vetrina o all’interno di uno store?

Con una nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Ne consegue, ad esempio, che di per sé i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore, come tipicamente un televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

I display professionali per il Digital Signage non sono dotati di sintonizzatore, pertanto non si è tenuti a pagare il canone RAI.

Se si tratta, invece, di un televisore ad uso comune o di un monitor acquistato presso un grande magazzino come Unieuro, Mediaworld, Euronics, etc… e muniti di sintonizzatore sarà necessario corrispondere il canone RAI alla concessionaria.

Come capire se si è tenuti a pagare la tassa sulle affissioni pubbliche quando si installa un monitor in vetrina o all’interno di uno store?

A meno che gli schermi non vengano posizionati in luoghi pubblici, come stazioni, aeroporti, gallerie o centri commerciali, non si è tenuti al pagamento della tassa di affissione. Tuttavia, in questo caso, è necessario documentarsi preventivamente presso l’operatore locale o l’ufficio preposto a questa mansione, perché le regole variano in base alle città e al quartiere di pertinenza dell’esercizio commerciale.

Se si installa un display in vetrina, in alcuni comuni o zone d’Italia, infatti, potrebbe essere necessario il pagamento di una tassa, ma non esiste una normativa a livello nazionale, anche se alcune città hanno stabilito la distanza che il dispositivo deve avere dalla vetrina per non incorrere nel pagamento della tassa sulle affissioni pubbliche.

Se, al contrario, lo schermo pubblicitario è posizionato all’interno dei locali commerciali, viene considerato come un complemento d’arredo dell’attività e non è soggetto al pagamento della tassa.

Come sapere se occorre pagare la tassa sull'occupazione del suolo pubblico quando si installa un monitor in vetrina o all'interno di uno store?

La tassa per l’occupazione del suolo pubblico, comunemente nota con l’acronimo TOSAP, è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un’area che appartiene al territorio di un ente locale.

La Tosap è dunque un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province (come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù dipassaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti), ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.

È possibile identificare due tipologie di presupposti per l’applicazione della Tosap:

  • l’occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro Ente;
  • il vantaggio economico che deriva dall’occupazione stessa.

Il primo presupposto ai fini dell’imposizione della Tosap, quindi, si individua nella occupazione, a qualsiasi titolo, di un bene pubblico, come conseguente sottrazione dello stesso all’uso indiscriminato da parte della collettività. Tuttavia, affinché possa sorgere l’obbligazione tributaria, è necessaria la presenza del secondo presupposto, ossia l’ulteriore condizione di beneficio economico che il contribuente ritrae dall’utilizzo del suolo pubblico.

Attualmente si può concludere che è facoltà dell’Ente locale se istituire o meno il canone di cui sopra, in quanto la legge non pone alcun obbligo circa l’istituzione dello stesso, ma lascia alla discrezionalità dei Comuni e delle Province ogni decisione relativa all’emanazione di un regolamento che, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplini le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le eventuali condizioni di esonero.

Pertanto, così come per la tassa sulle affissioni pubbliche, per il posizionamento di uno schermo o di un totem pubblicitario all’esterno dell’attività commerciale, in un’area considerata “suolo pubblico”, sarà necessario documentarsi presso l’ufficio comunale di riferimento.

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